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| Legge n.183 del 12/11/2011 - Art.15 |
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| Giovedì 12 Gennaio 2012 17:04 |
Legge n.183 del 12/11/2011 - Art.15Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive dal 01/01/2012. AUTOCERTIFICAZIONE.Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati. Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Di conseguenza i certificati anagrafici vanno definitivamente in pensione, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni. I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L'autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali potranno ancora essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. REQUISITI COME FARE La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Servizi deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero anche spedita unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. AVVERTENZE La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti: data e luogo di nascita;
Le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di DICHIARAZIONE FALSA il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione. COSTI L'autenticazione della sottoscrizione (solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi a soggetti privati) è soggetta all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 17:13 |
"... Massello che vide sui prodi figlioli di Valdo fischiando riscendere dal Ghinivert la morte, e vide Balsiglia tremar per què prodi, e què prodi fuggir ne la nebbia sorta per lor pietosa" 

