Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Dettagli del documento

Data:

giovedì, 13 agosto 2020

REFERENDUM

Descrizione

VOTO DOMICILIARE

A partire da martedì 11 agosto e fino a lunedì 31 agosto è possibile richiedere il voto a domicilio , se si posseggono i seguenti requisiti:

a) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano

b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve fare pervenire all’ufficio elettorale comunale, entro lunedì 31 agosto 2020 una domanda di ammissione al voto domiciliare in cui deve essere indicato l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico ; inoltre occorre allegare:

- una copia della tessera elettorale;

- idonea certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, che dovrà riportare le specifiche formulazioni normative: le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

 

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani e affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono votare con l’assistenza di un accompagnatore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con l’accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) che l’impedimento fisico sia evidente;

b) che sulla tessera elettorale sia apposto il timbro con la dicitura “AVD”;

c) che l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’INPS, e, in precedenza dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili – recante, oltre quella della categoria “ciechi civili”, anche l’indicazione di uno dei seguenti codici: 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 06 - 07;

d) che l’elettore esibisca un certificato medico rilasciato dall’ASL

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore verrà apposta l’annotazione contenente le generalità dell’accompagnato, la data della votazione e la sigla del presidente del seggio.

Creazione

Inserito sul sito il giovedì 13 agosto 2020 alle ore 10:51:11 per numero giorni 1351

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